Concessione di contributi straordinari dello Stato per il funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza negli anni scolastici 1947-48 e 1948-49
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, la concessione di un contributo straordinario dello Stato di L. 9.692.000 per le spese di funzionamento sostenute dall'Accademia nazionale d'arte drammatica, in Roma, durante gli anni scolastici 1947-48 e 1948-49.
Art. 2
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario dello Stato di L. 4.535.000 a favore dell'Accademia nazionale di danza, in Roma, per le spese di funzionamento sostenute dalla Scuola di danza durante l'anno scolastico 1947-48 e l'anno scolastico 1948-49, per il periodo in cui essa era annessa all'Accademia nazionale d'arte drammatica in Roma.
Art. 3
1. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49 e sara' fronteggiata con le entrate derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giuochi di abilita' e di concorsi pronostici, inscritte al capitolo 92-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49, con il decreto Ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il suddetto esercizio finanziario 1948-49, le occorrenti variazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI