diritto.io

Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che s'iniziano in quattro giornate domenicali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e' istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonche' nei giorni 26 dicembre 1949, 6 gennaio e 11 febbraio 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattamenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

  1. 1) sul biglietto al lordo del diritto erariale

2. Sopraprezzo da oltre lire 50 fino a lire 200. . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 da oltre lire 200 fino a lire 400 . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da oltre lire 400 fino a lire 800 . . . . . . . . . . . . . . . L. 60 da oltre lire 800 fino a lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . L. 100 da oltre lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150

3. Tale sopraprezzo e' esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

Art. 2

1. E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo di lire 500 su ciascun biglietto d'ingresso nei casino' da gioco, per il periodo decorrente dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 1950.

2. Il medesimo sopraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessere di abbonamento o di tessere di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

3. Il sopraprezzo di cui al presente articolo e' esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata e sara' distribuito ai sensi delle lettere a) e b) del successivo art. 3.

4. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".

Art. 3

1. Il sopraprezzo di cui al precedente art. 1, da registrarsi nella distinta giornaliera d'incasso, e' riscosso dall'esercente e da questi versato alla societa' italiana Autori ed Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

2. La Societa' italiana Autori ed Editori versera', entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati:

  1. a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

  2. b) nella misura di quattro quinti al Fondo nazionale di soccorso invernale amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale.

3. Dei detti versamenti dovra' dare notizia al Ministero dell'interno ed al Ministero delle finanze.

4. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sara' svolto gratuitamente dalla Societa' italiana Autori ed Editori.

Art. 4

1. Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e per il soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, condizione che non rechino pubblicita' a favore di terzi.

Art. 5

1. Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 6

1. Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti nella misura seguente:

  1. 1) biglietti d'importo fino a L. 200 . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 biglietti d'importo da L. 201 a L. 500. . . . . . . . . . . . . L. 50 biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000. . . . . . . . . . . . L. 100 biglietti d'importo da L. 1001 a L. 2000 . . . . . . . . . . . L. 150 biglietti d'importo oltre L. 2000. . . . . . . . . . . . . . . L. 200 biglietti per i viaggi in servizio locale
    sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara. . . . . . . . . . L. 5

Art. 7

1. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 6, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente;

  1. a) ferrovie, filovie, funivie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

    1. 1) biglietti d'importo fino a L. 100 . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 biglietti d'importo da L. 101 a L. 200. . . . . . . . . . . . . L. 20 biglietti d'importo da L. 201 a L. L. 500 . . . . . . . . . . . L. 40 biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000 . . . . . . . . . . . . L. 80 biglietti d'importo superiore alle L. 1000 . . . . . . . . . . L. 120

  2. b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

    1. 1) biglietti di qualsiasi importo. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.

Art. 8

1. Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'art. 7 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e devono rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della su pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI CORBELLINI - PELLA - FANFANI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI