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Modificazioni alla tabella F allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di appello, in virtu' dell'articolo precedente, saranno attribuiti in conformita' della norma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233, previa detrazione di mi numero di posti necessario a conferire la promozione ai magistrati che nel concorso per sessantaquattro posti di consigliere d'appello e gradi parificati indetto con decreto Ministeriale 26 dicembre 1917 hanno riportato un voto non inferiore a 47 e che non siano stati ancora promossi.

Art. 3

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte di appello possono essere destinati a posti di primo pretore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 13 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI