Modificazione alle norme relative alla liquidazione delle retribuzioni in favore degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La competenza per vacazione, la indennita' di soggiorno e la indennita' chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1948, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI