Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I soprassoldi per il personale militare addetto agli stabilimenti di lavoro previsti dagli articoli 260, primo e secondo comma, e 263, primo comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo luogo-tenenziale 21 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura del 300 per cento.
2. Alla copertura della maggiore spesa prevista dalla presente legge, si fara' fronte con prelevamenti dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e precisamente, per quanto riguarda la Marina, dal capitolo 89, per quanto riguarda l'Aeronautica, dal capitolo 141, e per quanto riguarda l'Esercito, dal capitolo 34, e, in difetto di disponibilita', dal capitolo 235.
3. La presente legge ha effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI