Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Aggio per gli esattori
1. Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.
2. Dallo stesso anno e' abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.
Art. 2 Aggio per l'anno 1950
1. Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, e' data dal quoziente tra l'ammontare del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 19 febbraio 1949, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.
2. Il suddetto quoziente moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potra' in nessun caso:
a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del 60 per cento;
b) essere inferiore all'aggio contrattuale;
c) superare il 10 per cento.
Art. 3 Riscossioni da effettuare con l'aggio contrattuale
1. Sui carichi appresso indicati si applica, in ogni caso solo l'aggio contrattuale con esclusione dell'eventuale maggiorazione, di cui all'articolo, precedente:
1) imposta, straordinaria, proporzionale sul patrimonio;
2) imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;
3) imposta straordinaria, proporzionale sul patrimonio degli enti;
4) profitti di regime;
5) contributi unificati in agricoltura,;
6) contributi consorziali e di bonificai';
7) entrate patrimoniali dei Comuni;
8) proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate;
9) riscossioni che implicano semplice movimento di capitali e servizi di cassa;
10) canoni di appalto di imposte di consumo;
11) carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore e' per legge dovuto dallo Stato.
Art. 4 Facolta' agli esattori di chiedere la rescissione del contratto
1. Gli esattori potranno chiedere la rescissione dei contratti in corso, con decorrenza dal 1 gennaio 1950.
2. La relativa, domanda dovra' essere presentata, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - entro il termine perentorio di trenta, giorni dall'entrata, in vigore della presente legge. Non sara' tenuto conto delle domande presentate a, qualsiasi altro ufficio e di quelle che trasmesse per posta pervengano al Ministero dopo il termine indicato.
3. E' in facolta' del Ministro per le finanze di provvedere con proprio decreto al collocamento d'ufficio delle esattorie che si renderanno vacanti per effetto della rescissione.
Art. 5 Liquidazione a Stralcio delle domande di integrazione presentate dagli esattori per gli anni 1948 e retro
1. Il Ministro per le finanze ha, facolta' di consentire che la liquidazione delle richieste di integrazione d'aggio a rendiconto, presentate dagli esattori e non ancora definite, venga fatta con criterio forfetario anziche' analitico.
Art. 6 Sostituzione del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771
1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 771, e' sostituito dal seguente:
"L'esattore hai diritto al rimborso delle imposte e sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purche' faccia constare che l'esecuzione non ha, potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore, oppure che l'esecuzione e' tornata, inutile o insufficiente".
Art. 7 Modificazione dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942
1. L'art. 90 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, sostituito dall'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, e dall'art. 9 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, e' sostituito dal seguente:
"L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle imposte o all'ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata. "Allorche' il prezzo dell'immobile e' soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento e' esaurito, ed il termine per la, presentazione della, domanda e' di mesi quattro dal giorno in cui divento' definitiva la liquidazione dei crediti.
"Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa, od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.
"L'Ufficio delle imposte o l'ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia, per inesigibilita', sia per devoluzione e rinvia, le altre all'intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.
"Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda, non sia stato provveduto giusta il precedente comma, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella, rata successiva uno sgravio provvisorio, pari al 70 per cento dell'ammontare del credito, che sara' revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva,.
"In casi speciali il Ministero puo' consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Puo' altresi' concederlo nella misura, che riterra' opportuna, anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle imposte o dell'ente interessato, in attesa della decisione dell'intendente di finanza.
"Contro le decisioni dell'intendente di finanza e' ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica, della, decisione stessa.
"Contro il provvedimento definitivo del Ministero e' ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilita', che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
"La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'intendente di finanza e del Ministero, si applica anche per le domande di rimborso o di discarico prodotte agli enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette.
"Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 8 Modifica all'art. 4 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024
1. L'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, e' modificato come appresso:
"Sono ritenuti validi, a, tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto la propria responsabilita', sino alla concorrenza, di lire diecimila, su quietanza di persona, diversa della ditta intestata nell'elenco, previo ritiro, mediante rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale della imposta cui lo sgravio si riferisce".
Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI