Concessione di un contributo di L. 3.000.000 all'Associazione italiana alberghi della gioventu'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per le spese relative alla sistemazione e gestione di alloggi alberghieri, a cura della Associazione italiana Alberghi per la Gioventu' (A.I.A.G.), ed alla organizzazione della stessa, e' autorizzato un contributo di L. 3.000.000 da iscrivere, per L. 2.000.000, nel bilancio del Ministero del tesoro - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'esercizio finanziario 1948-49, e per L. 1.000.000, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio medesimo.
2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il 9° provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI