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Elevamento a 400 milioni delle disponibilita' della "Gestione mutui al personale delle Ferrovie dello Stato"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. A completamento della somma, di L. 190.361.068,13, investita in base alla legge 19 giugno 1913, n. 641, in mutui al personale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad investire nei predetti mutui l'ulteriore importo di L. 209.638.931,87, da prelevare dalle disponibilita' liquide del patrimonio del "Fondo pensioni e sussidi" del personale ferroviario.

2. Su quest'ultima sommi verri corrisposto dalla "Gestione dei mutui al personale" l'interesse annuo del 5 per cento, da accreditare a favore della "Gestione del fondo pensioni e sussidi".

Art. 2

1. Il limite fino al quale, ai sensi del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, il "Fondo garanzia per le cessioni" puo' investire gli avanzi di gestione in graduale costituzione dei capitali mutuati dal "Fondo pensioni e sussidi" alla "Gestione dei mutui al personale", viene elevato a L. 200.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI