Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad indire un concorso interno, per titoli ed accertamento di idoneita' professionale, a posti di grado 10° del ramo uffici, tra agenti del ramo esecutivo di grado inferiore al 10° che siano muniti, alla data di pubblicazione della presente legge, di licenza di scuola secondaria inferiore e che si trovino distaccati agli uffici, e vi abbiano disimpegnato soddisfacentemente mansioni di carattere amministrativo o tecnico amministrativo per un periodo continuativo di almeno un anno, con 300 giornate di effettiva presenza al 31 dicembre 1948.
2. Allo stesso concorso saranno inoltre ammessi:
a) gli agenti di cui al precedente comma che, nel quadriennio 1946-49, siano stati restituiti agli impianti di provenienza per ragioni di servizio;
b) gli agenti del personale subalterno degli uffici che si trovino nelle stesse condizioni degli agenti di cui al presente articolo nei riguardi dell'utilizzazione e del titolo di studio.
Art. 2
1. L'accertamento dell'idoneita' professionale dei concorrenti di cui all'art. 1 verra' fatto attraverso una prova pratica da parte di una Commissione nominata con decreto del Ministro per i trasporti, composta di sette membri, dei quali quattro in rappresentanza della Amministrazione e tre in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali).
2. Gli idonei del concorso di cui all'art. 1 saranno sistemati in ordine di graduatoria in una delle qualifiche del grado 10° degli uffici dalla data di approvazione della graduatoria medesima nei limiti della meta' dei posti disponibili, dopo detratti i posti riservati per lo sviluppo normale di carriera del personale dei gradi inferiori nonche' quelli riservati alla sistemazione dei contrattisti.
3. I rimanenti agenti idonei iscritti nella graduatoria conseguiranno la promozione al 1 gennaio di ciascuno dei due anni successivi sempre nei limiti della meta' dei posti disponibili in ciascun anno dopo le detrazioni di cui innanzi.
4. Qualora entro il 31 dicembre 1952 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra indicato, non risulti sufficiente ad assorbire nelle piante organiche tutti gli agenti dichiarati idonei nel concorso, di cui all'art. 1, la promozione avra' luogo anche in eccedenza alla meta' dei posti disponibili fino ad esaurimento della graduatoria ai termini del secondo comma del presente articolo con decorrenza 1 gennaio 1953.
Art. 3
1. Gli agenti che non risulteranno idonei nel concorso, di cui all'art. 1, saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, a meno che non accettino la sistemazione prevista dal successivo art. 4.
2. Gli agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1 gennaio 1948 o che al 31 dicembre 1948 non abbiano compiuto 300 giornate di effettiva presenza saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche.
Art. 4
1. Gli agenti del ramo esecutivo distaccati agli uffici, che si trovano nelle condizioni di utilizzazione agli uffici stessi di cui all'art. 1, ma che non sono provvisti del titolo di studio per poter prendere parate al concorso previsto dal citato articolo potranno ottenere il cambio della qualifica di cui sono attualmente rivestiti in altra corrispondente del personale subalterno degli uffici a decorrere, agli effetti della carriera, dalla data del distacco continuativo ed agli effetti finanziari dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Nell'attuazione del provvedimento di cui al precedente comma, salvo il naturale sviluppo di carriera, non si potra' andare oltre la qualifica di commesso.
Art. 5
1. Dal trattamento di cui al primo comma dell'art. 3 e all'art. 4 previsto per gli agenti del ramo esecutivo che non abbiano potuto conseguire la sistemazione in una qualifica di grado 10° degli uffici, restano comunque esclusi coloro che siano stati distaccati agli uffici stessi in seguito a riconosciuta inidoneita' fisica, dovendo essi in tal caso rimanere nella posizione loro attribuita in sede di approvazione della eccezionale conservazione in servizio.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI