Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 600 milioni per la costruzione del tronco Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro - lucane
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la costruzione del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro-lucane, prevista dall'art. 5 della convenzione 10 luglio 1926, n. 1450, e' autorizzata la spesa di L. 600.000.000 in aggiunta a quella di L. 500.000.000 autorizzata con l'art. 5 del decreto legislativo 29 novembre 1946, n. 457 ed alla somma di L. 430.000.000 stanziata nel capitolo 51-quinquies dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48, in base al riparto della spesa autorizzata con l'art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.
Art. 2
1. La somma di L. 600.000.000 di cui al precedente articolo sara' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-50.
2. Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, per far fronte a tale maggiore onere e' ridotto di uguale importo lo stanziamento del capitolo 47 dello stato di previsione anzidetto.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI