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Emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1 aprile 1959

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, scadenti il 1 aprile 1959, nei tagli da lire cinquemila, diecimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila e un milione.

2. I buoni fruttano l'interesse annuo del cinque per cento pagabile in due semestralita' posticipate al 1 aprile ed al 1 ottobre di ogni anno.

Art. 2

1. I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente art. 1 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di febbraio di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1 aprile successivo:

  1. 1) primo numero estratto, lire dieci milioni;

  2. 2) quattro successivi numeri estratti per ciascuno, lire cinque milioni;

  3. 3) venti successivi numeri estratti, pr ciascuno, lire un milione.

2. In totale, premi n. 25 per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Art. 3

1. I titoli, gli interessi e i premi di cui alla presente legge sono esenti:

  1. a) da ogni imposta reale presente e futura;

  2. b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

  3. c) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

  4. d) dalla imposta di manomorta.

2. Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, ne' possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonche' per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4

1. L'emissione avra' luogo per pubblica sottoscrizione a partire dal 2 gennaio 1950 e terminera' il 30 aprile stesso anno.

2. Il collocamento dei buoni e' affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 5

1. Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale salvo i conguagli di cui al successivo art. 6.

2. La sottoscrizione puo' essere effettuata esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali con scadenza negli anni 1950 e 1951 ed in buoni del Tesoro ordinari, emessi entro il 31 dicembre 1949.

3. Per agevolare le operazioni relative ai buoni novennali di nuova commissione e' data facolta' al Ministro per il tesoro di anticipare, all'atto della sottoscrizione, il pagamento della prima cedola semestrale di interessi su detti buoni, scadente il 1 ottobre 1950.

Art. 6

1. Con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sara' determinata ai fini della sottoscrizione, la valutazione dei buoni del Tesoro poliennali ed ordinari, di cui al secondo comma del precedente art. 5, e saranno regolati i relativi conguagli in capitale e d'interessi.

2. E' in facolta' dei sottoscrittori di richiedere il rilascio dei buoni di nuova emissione per tutta o parte delle differenze che risultassero dalle valutazioni e conguagli suddetti integrandole fino alla concorrenza di un buono di taglio minimo.

3. I buoni poliennali versati in sottoscrizione dei nuovi saranno considerati estinti ad ogni effetto, salvo il diritto ai premi di cui al successivo articolo.

Art. 7

1. I buoni del Tesoro poliennali di cui al precedente articolo 5, versati in sottoscrizione, conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi gia' effettuati, purche' non prescritti, nonche' a quelli di cui al seguente comma.

2. Per i buoni poliennali stessi il sorteggio dei premi relativi alla prima scadenza successiva alla data di inizio della sottoscrizione avra' luogo, in deroga alle vigenti disposizioni non oltre il 31 dicembre 1949. I premi cosi' sorteggiati potranno essere pagati anticipatamente soltanto per i buoni versati in sottoscrizione.

3. E' data facolta' all'Amministrazione del debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

Art. 8

1. Al sottoscrittore mediante titoli al portatore indicati nel precedente art. 5 sono consegnati, all'atto della sottoscrizione, a mezzo dei partecipanti al Consorzio, titoli provvisori per i quali e' ammessa la procedura di ammortamento.

2. La consegna dei titoli definitivi sara' effettuata su presentazione dei titoli provvisori presso la Sezione di tesoreria emittente.

Art. 9

1. Al sottoscrittore mediante buoni del Tesoro poliennali nominativi e buoni ordinari all'ordine che, gli uni e gli altri, possono essere presentati presso qualsiasi Sezione di tesoreria, vengono rilasciate ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli da parte degli intestatari di esse.

2. Tali titoli recheranno le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati in sottoscrizione, senza che occorra, al riguardo del vincolo veruna autorizzazione o formalita'.

Art. 10

1. Tutte le garanzie costituite con titoli della specie indicate all'art. 5 della presente legge, e dei quali sia stato effettuato il versamento in sottoscrizione dei nuovi buoni, conservano la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

Art. 11

1. I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio, creati dalla presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.

2. Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

3. I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e percio', come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositati a garanzia in titoli del Debito pubblico dello Stato, o, comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nei riguardi di depositi cauzionali per lo esercizio del commercio, la disposizione dell'art. 15 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2148, riflettente l'investimento di tali depositi in rendita 5 per cento.

4. I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.