Concessione di un contributo per la pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' assegnato un contributo di tre milioni al "Comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo", per le spese di raccolta e di preparazione, stampa, diffusione degli scritti e dell'epistolario, per la stampa del catalogo dell'Archivio Cattaneo, per la prosecuzione e la pubblicazione del registro dei documenti dell'Archivio triennale e di pubblicazioni accessorie.
2. Al relativo onere si fara' fronte mediante riduzione di lire tre milioni dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI