Scioglimento del Consorzio sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attivita' e passivita' da parte del Banco di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Consorzio sovvenzioni ipotecarie di Napoli, istituto con la legge del 19 luglio 1906, n. 390, e' sciolto.
2. Le attivita' e le passivita' dello stesso sono assorbite dal Banco di Napoli.
Art. 2
1. Il Banco di Napoli, quale istituto sovventore facente parte del Consorzio sovvenzioni ipotecarie di Napoli, e' autorizzato a rimborsare agli altri enti sovventori e, cioe' alla Cassa di risparmio delle Province Lombarde di Milano, alla Cassa di risparmio di Torino, all'Istituto Opere Pie di San Paolo di Torino, al Monte dei Paschi di Siena, alla Cassa di risparmio di Roma, le quote da essi conferite a suo tempo giusta la legge istitutiva, e le successive disposizioni, determinandole in base alla situazione al 30 giugno 1948 risultante da apposito bilancio di liquidazione all'uopo redatto dal Consorzio ed accettato dagli enti sovventori.
Art. 3
1. Sono estese al Banco di Napoli quale ente rilevatorio del Consorzio tutte le disposizioni stabilite per le operazioni compiute da esso Consorzio per l'assistenza a favore di danneggiati da pubbliche calamita', tanto dalla legge istitutiva quanto dalle successive disposizioni di cui al regolamento 7 marzo 1912, n. 314, alla legge 12 luglio 1912, n. 772, ai regi decreti 13 maggio 1915, n. 775 e 14 novembre 1915, n. 1661, al regio decreto 3 agosto 1930, n. 1065, e al regio decreto 16 ottobre 1933, n. 1334.
2. Gli atti e documenti dipendenti dall'assorbimento, trapassi di beni, attivita' e passivita', ed ogni altro inerente sono esenti da tassa di bollo e soggetti soltanto a tassa fissa, di registro ed ipotecaria. In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Art. 4
1. Il Banco di Napoli ha facolta' di assorbire nel proprio personale quegli elementi riconosciuti idonei rimasti in servizio nel Consorzio.
2. Agli elementi che siano assorbiti ai sensi del precedente comma, il servizio effettivo prestato presso il Consorzio sara' riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme vigenti presso il Banco di Napoli.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI