Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, gia' prorogati al 31 dicembre 1949 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sono, ulteriormente prorogati, alle stesse condizioni ivi richiamate, rispettivamente al 31 dicembre 1950 e al 31 dicembre 1951.
2. Alle stesse date e con le stesse condizioni sono altresi' prorogati i termini di decadenza e di prescrizione, che vengono a scadere dopo il 31 dicembre 1949.
Art. 2
1. Il termine prescrizionale previsto dall'art. 10 del decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 800, e' prorogato al 31 dicembre 1950.
Art. 3
1. L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle societa' per azioni e in accomandita, per azioni e per procedere - in caso di omessa dichiarazione - all'accertamento d'ufficio, puo' essere esercitata entro un anno dalla data, in cui e' divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta> di negoziazione, dei valori sui
quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo & chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 23 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI