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Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, e' istituito, per la durata di otto anni, un contributo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale predetto, a copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative relative agli anni 1945, 1946, 1947 degli iscritti al Fondo di previdenza ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

2. Il contributo straordinario predetto e' a carico dei datori di lavoro ed e' destinato, per l'1,34 per cento, agli scopi previsti dalla lettera, a) dell'art. 22 del citato regolamento e, per l'1,03 per cento, agli scopi previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

3. Per il pagamento del contributo straordinario si applicano le norme relative al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.

Art. 2

1. Qualora la copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo di previdenza per gli anni 1945, 1946, 1947 sia raggiunta primo del decorso di otto anni, potra' essere disposti l'anticipata cessazione del pagamento del contributo straordinario istituito in base al precedente articolo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI