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Ricostituzione del comune di Olivola, in provincia di Alessandria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il comune di Olivola, incorporato a quello di Frassinello con regio decreto 15 aprile 1928, n. 976, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto predetto.

2. Il Prefetto di Alessandria, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2

1. L'organico del comune di Frassinello e quello del ricostituito comune di Olivola saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

2. Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potra' essere superiore, rispettivamente, a quello organicamente assegnato a ciascuno dei Comuni suindicati anteriormente alla loro unione.

3. Al personale gia' in servizio presso il comune di Frassinello, che sara' inquadrato nell'organico del comune di Olivola, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti allatto dell'inquadramento stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI