Abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e modalita' di pagamento delle spese gia' di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.
2. Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi gia' di pertinenza, del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sara' provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.
Art. 2
1. In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, e' consentito il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate che riguardano le attribuzioni devolute al Ministero dell'interno a norma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicata:
a) per la istituzione e il mantenimento
di centri di raccolta e di smistamento,
mense, posti di ristoro e per le spese oc-
correnti alla mobilitazione dei centri di
raccolta.................................. L. 50.000.000b) per la istituzione ed il mantenimen-
to di case di cura, di convalescenza e di
ricovero e per i rimborsi ad enti, istitu-
ti, associazioni e comitati per le presta-
zioni relative all'assistenza sanitaria
effettuate per conto del Ministero del-
l'interno alle categorie previste dal-
l'art. 1 del decreto legislativo luogote-
nenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dal-
l'art. 1 del decreto legislativo luogote-
nenziale 28 settembre 1945, n. 646, non-
che per l'assistenza sanitaria e farma-
ceutica in genere......................... " 15.000.000c) per l'istituzione ed il mantenimento
di case di ricovero per minorenni e per i
rimborsi ad enti, istituti ed associazioni
e comitati per le prestazioni assistenzia-
li, escluse quelle sanitarie effettuate
per conto del Ministero dell'interno a fa-
vore dei minorenni appartenenti alle cate-
gorie di cui all'art. 1 del decreto legi-
slativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n.
425 e all'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646. " 100.000.000d) per sussidi in danaro per l'assi-
stenza, esclusa quella nel campo dell'i-
struzione e nel campo dell'avviamento ed
addestramento professionale, alle persone
disoccupate e bisognose indicate dall'art.
1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 luglio 1945, n. 425, e dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 28
settembre 1945, n. 646, escluse le fami-
glie dei prigionieri di guerra............ " 25.000.000e) per l'assistenza in natura da effet-
tuarsi mediante distribuzione di indumen-
ti, effetti letterecci, utensili casalin-
ghi, vettovaglie, oggetti vari agli assi-
stibili bisognosi e spese inerenti ai ser-
vizi di approvvigionamento e distribuzione " 15.000.000
Art. 3
1. Parimenti, e' consentito il pagamento a mezzo aperture di credito fino all'importo lire 15 milioni per le spese attinenti ai servizi che a norma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sono stati devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 4
1. Gli articoli 2 e 3 della presente legge avranno vigore fino al 30 giugno 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI