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Abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e modalita' di pagamento delle spese gia' di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.

2. Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi gia' di pertinenza, del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sara' provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.

Art. 2

1. In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, e' consentito il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate che riguardano le attribuzioni devolute al Ministero dell'interno a norma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicata:

  1. a) per la istituzione e il mantenimento
    di centri di raccolta e di smistamento,
    mense, posti di ristoro e per le spese oc-
    correnti alla mobilitazione dei centri di
    raccolta.................................. L. 50.000.000

  2. b) per la istituzione ed il mantenimen-
    to di case di cura, di convalescenza e di
    ricovero e per i rimborsi ad enti, istitu-
    ti, associazioni e comitati per le presta-
    zioni relative all'assistenza sanitaria
    effettuate per conto del Ministero del-
    l'interno alle categorie previste dal-
    l'art. 1 del decreto legislativo luogote-
    nenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dal-
    l'art. 1 del decreto legislativo luogote-
    nenziale 28 settembre 1945, n. 646, non-
    che per l'assistenza sanitaria e farma-
    ceutica in genere......................... " 15.000.000

  3. c) per l'istituzione ed il mantenimento
    di case di ricovero per minorenni e per i
    rimborsi ad enti, istituti ed associazioni
    e comitati per le prestazioni assistenzia-
    li, escluse quelle sanitarie effettuate
    per conto del Ministero dell'interno a fa-
    vore dei minorenni appartenenti alle cate-
    gorie di cui all'art. 1 del decreto legi-
    slativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n.
    425 e all'art. 1 del decreto legislativo
    luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646
    . " 100.000.000

  4. d) per sussidi in danaro per l'assi-
    stenza, esclusa quella nel campo dell'i-
    struzione e nel campo dell'avviamento ed
    addestramento professionale, alle persone
    disoccupate e bisognose indicate dall'art.
    1
    del decreto legislativo luogotenenziale
    31 luglio 1945, n. 425
    , e dall'art. 1 del
    decreto legislativo luogotenenziale 28
    settembre 1945, n. 646
    , escluse le fami-
    glie dei prigionieri di guerra............ " 25.000.000

  5. e) per l'assistenza in natura da effet-
    tuarsi mediante distribuzione di indumen-
    ti, effetti letterecci, utensili casalin-
    ghi, vettovaglie, oggetti vari agli assi-
    stibili bisognosi e spese inerenti ai ser-
    vizi di approvvigionamento e distribuzione " 15.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI