Ricostituzione del comune di Caminata in provincia di Piacenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comune di Caminata, aggregato a quello di Nibbiano (Piacenza) con regio decreto 13 dicembre 1928, n. 3173, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.
2. Il prefetto di Piacenza, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.
Art. 2
1. L'organico del comune di Nibbiano e quello del comune ricostituito di Caminata, saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
2. Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potra' essere superiore, rispettivamente, a quello organicamente assegnato a ciascuno dei Comuni suindicati anteriormente alla loro unione.
3. Al personale gia' in servizio presso il comune di Nibbiano, che sara' inquadrato nell'organico del comune di Caminata, non potra' essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI