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Provvedimento per l'assunzione dell'amministrazione fiduciarla in Somalia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1949-50, per I provvedimenti relativi all'assunzione ed al funzionamento dell'amministrazione fiduciaria della Somalia in conformita' della raccomandazione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1949 e dell'Accordo concluso a Ginevra con il consiglio per l'amministrazione fiduciaria il 27 gennaio 1950.

2. I fondi di cui al precedente comma saranno gestiti mediante apposita contabilita' speciale con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per l'Africa italiana.

Art. 2

1. Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'onere derivante al bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato, per un importo di tre miliardi di lire, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 31 per milioni 200, 32 per milioni 750, 37 per milioni 250, 78 per milioni 300, 84 per milioni 100, 129 per milioni 300, 130 per milioni 200 e 189 per milioni 900, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il corrente esercizio finanziario, e, per il rimanente ammontare di tre miliardi di lire, mediante riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI