Maggiorazione della misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, che stabilisce le competenze accessorie per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono apportate le modificazioni di qui ai successivi articoli della presente legge.
Art. 2
1. Al capo III sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L'art. 10 e' sostituito come segue:
"Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle posto e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, e' assegnato un premio giornaliero di interessamento alla regolarita' ed economia del servizio a ciascuno affidato, nella misura risultante dalla seguente tabella 7, salvo le limitazioni dell'art. 12 ultimo comma:
Grado 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 442 Grado 5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 392 Grado 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340 Grado 7° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 306 Grado 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 272 Grado 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 238 Grado 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 204 Grado 11° e personale non di ruolo gruppi A e B. . . . . . . . L. 170 Grado 12° e 13° e personale non di ruolo gruppo C. . . . . . . L. 136 messaggeri di 1ª e 2ª classe ed equiparati . . . . . . . . . . L. 136 primi commessi, commessi ed equiparati . . . . . . . . . . . . L. 120 agenti non di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 102
"Il Ministro ha facolta' di variare, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite del 30%, la misura base del premio di interessamento, ogni qualvolta il provvedimento possa apportare un utile alla Amministrazione per migliore utilizzazione del personale degli impianti e dei mezzi di esercizio".b) Il primo comma dell'art. 11 e' abrogato.
c) I primi due comma dell'art. 12 sono sostituiti dal seguente:
"Di regola il premio e' concesso al personale non demeretivole che presti regolare servizio, con completo adempimento del normale orario di servizio, ed e' corrisposto per le giornate di effettiva presenza e di congedo ordinario".
Art. 3
1. Sulle misure delle indennita' e dei compensi, stabilite nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono praticati i seguenti aumenti percentuali:
2. Capo IV. - Indennita' di stazione e di porto: aumento del 60%;
Capo V. - Indennita' per servizio serale e notturno: aumento del 25%;
Capo VI. - Indennita' e rimborsi per i servizi viaggianti: aumento del 25%;
Capo VII. - Indennita' di maneggio valori: aumento del 200%, salvo il disposto del successivo art. 7;
Capo VIII. Art. 21. - Compenso mensile per manutenzione pile ed accumulatori: aumento del 50%;
Capo VIII. Art. 22. - Indennita' per gli interpreti di lingue estere: aumento del 50%;
Capo VIII. Art. 22. - Compenso speciale al personale di commutazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere, aumento del 250%;
Capo VIII. Art. 25. - Indennita' per i dipendenti che prestano servizio in uffici di zone malaridcie: aumento del 70%.
Art. 4
1. L'art. 12 lettera c) e' sostituito come segue:
"c) ai personale che percepisce il premio di cointeressenza di cui all'art. 23-bis, nonche' a quello che percepisce il premio di rendimento (tantieme) di cui all'art. 24 per le giornate in cui vengono attribuiti tali premi e al personale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo".
Art. 5
1. Il secondo comma dell'art. 17 e' sostituito dal seguente:
"Quando il ritardo non e' inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso compete una indennita' per ritardo di treni, la misura uguale a quella stabilita nell'art. 6 per il servizio straordinario, nonche', quando ne sia il caso, dall'art. 14 per il servizio serale o notturno".
Art. 6
1. Dopo l'art. 17 e' inserito il seguente art. 17-bis:
"Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri che si recano in territorio estero, e che ivi sostino per oltre quattro ore, le indennita' per vitto ed alloggio di cui al n. 3 lettere a) e b) del precedente art. 16, eventualmente dovute durante tale sosta, sono maggiorate di un coefficiente percentuale da determinarsi, per i singoli paesi, con decreti del Ministro per il tesoro, che ha facolta' di modificare tale coefficiente in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi stessi".
Art. 7
1. Il n. 3, lettera a), dell'art. 18, e' modificato come segue:
"magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo; direttore e controllore dell'Ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 2ª classe; titolari uffici vaglia risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2ª classe".
Allo stesso art. 18 e' aggiunto il seguente comma:
"7° al consegnatario cassiere centrale ed al vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti, nominati con decreto registrato alla Corte dei conti, e' concessa l'indennita', di maneggio valori disposta a favore dei consegnatari cassieri e vice consegnatari cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato".
Art. 8
1. La misura massima del premio di maggior rendimento per il personale telefonico, di cui all'art. 23, e' elevata a L. 2500 mensili.
2. Allo stesso art. 23 sono aggiunti i due comma seguenti: "E' istituito un premio di rendimento tantieme da ripartirsi unicamente tra il personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, commisurato al volume complessivo del lavoro espletato mensilmente dall'ufficio e da conferirsi per ogni giornata di effettiva prestazione secondo la tabella seguente:
1) da 90 a 150 unita', giornaliere, premio L. 30 giornaliere;
2) da 151 a 179 unita' giornaliere, premio L. 100 giornaliere;
3) da 180 a 209 unita' giornaliere, premio L. 200 giornaliere;
4) da 210 unita', in poi giornaliere, premio L. 300 giornaliere.
3. "Uguale premio maggiorato del 10% spetta ai capi uffici interurbani titolari e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonche' alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi".
Art. 9
1. Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente art. 23-bis:
"Al personale radiotelegrafista addetto alle stazioni costiere del servizio radiomarittimo e' concesso, mensilmente un premio di cointeressenza in ragione di L. 10 per ogni marconigramma effettivamente trasmesso o ricevuto durante il mese, con il massimo di L. 3000 mensili.
2. "Ai dirigenti e ai capi turno delle stazioni medesime e' concesso mensilmente un premio di cointeressenza, pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alla rispettiva stazione, con il massimo di L. 4000 mensili".
Art. 10
1. La lettera a) dell'art. 24 e' modificata come segue: "a) con apparati celeri stampanti, quando la media oraria dei telegrammi scambiati, con uffici nazionali sia:
1) da 30 a 35 telegrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,35 da 36 a 40 telegrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,40 oltre i 40 telegrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,50 e con uffici internazionali sia:
2) da 15 a 35 telegrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,60 da 36 a 40 telegrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,80 oltre i 40 telegrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1- La lettera b) dell'art. 24 e' modificata come segue:
"b) con apparato Morse, quando la media predetta sia:
1) da 10 a 15 telegrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,90 oltre i 15 telegrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1,60
Allo stesso art. 24 e' aggiunto il seguente comma:
"Ai capi gruppo e dirigenti Baudot addetti a comunicazioni per le quali sia, autorizzata la concessione del premio di cui al presente articolo, e' concesso il premio di rendimento nella misura fissa di L. 63 per ogni giornata, in cui essi abbiano completamente adempiuto al normale orario di servizio".
Art. 11
1. Gli aumenti delle competenze accessorie di cui alla presente legge decorreranno dal 1 gennaio 1949.