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Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano.

2. Essa promuove, coordina e disciplina le attivita' delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta' nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI