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Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di indire una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349, e di tutte le disposizioni gia' in vigore nella precedente sessione.

2. Per la partecipazione agli esami di cui al presente articolo gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.

3. La tassa per il conferimento dell'abilitazione e' fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario; quella per l'esercizio nella misura di lire 3000 da versarsi alle Universita' od Istituti superiori presso cui il libero docente intenda esercitate il suo insegnamento.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI