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Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono estese ai Comuni appartenenti alle province di Frosinone e Latina, nonche' ai Comuni dell'Isola d'Elba.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI