Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il concorso dello Stato previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, e' dovuto anche per gli impianti l'estensione ed i collegamenti telefonici eseguiti o da eseguirsi negli anni 1949 e 1950 anche se alla esecuzione abbia provveduto o provveda lo Stato per conto delle Societa' concessionarie.
Art. 2
1. I Comuni che, nei termini fissati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, non chiesero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'autorizzazione ad avvalersi del concorso di cui all'art. 1 di tale decreto legislativo, potranno presentare la relativa domanda entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, precisando a quale localita' il Comune intenda essere collegato.
Art. 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono estese ai Comuni appartenenti alle province di Frosinone e Latina, nonche' ai Comuni dell'Isola d'Elba.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI