Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotranviaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete autofilotranviaria con ammortamento in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.
Art. 2
1. I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato.
2. L'assunzione della garanzia statale sara' effettuata, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale.
3. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventive escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.
Art. 3
1. I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI