Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburate
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad va serbatoio la cui capacita' non sia superiore ai dieci metri cubi, non sono piu' soggetti alla concessione di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367.
Art. 2
1. L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741 e dal relativo regolamento, nonche' dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - VANONI - SCELBA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI