Utilizzazione ai fini del finanziamento delle campagne antiacridiche 1949 e 1950, della autorizzazione di spesa di lire un miliardo, disposta, per la campagna 1948, con decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949 e 1950".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI