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Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, e' autorizzato ad istituire una propria Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', nell'ambito delle Province venete e di quella di Mantova, mediante l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e aziende autonome nonche' di imprese private di nazionalita' italiana, concessionarie delle opere e degli impianti anzidetti.

Art. 2

1. I mutui a favore di enti pubbliche dei loro consorzi e aziende autonome, non possono aver durata superiore ad anni trentacinque e sono garantiti da prima ipoteca, dalla cessione di annualita' a carico dello Stato; da delegazioni sui cespiti di tributi delegabili per legge e, in mancanza di essi, da delegazioni sui proventi delle imposte di consumo. Alle delegazioni sul provento del dazio consumo sono estesi i privilegi della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive, modificazioni, per la riscossione delle imposte dirette.

2. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non possono avere durata superiore ad anni venti e sono garantiti con prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; sono inoltre assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito "di diritto" ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita' tranne quella della pubblicazione fatta a cura della Sezione, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale e' situata ciascuna opera o impianto ed in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'art. 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

3. L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potra' eccedere l'ammontare del patrimonio della Sezione (fondo di dotazione e riserve), salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso ai sensi del successivo art. 5.

Art. 3

1. La Sezione compie operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e puo' emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui gia' concessi ed erogati in contanti.

2. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potra' pero' eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

3. Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiarie; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 4

1. I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.

2. Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario.

3. E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

Art. 5

1. La vigilanza sulla Sezione e' esercitata dagli stessi organi che la esercitano sull'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Art. 6

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno emanate le norme per disciplinare l'attivita' ed il funzionamento della Sezione e per stabilire il relativo fondo di dotazione.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI