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Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 3800 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici per 1000 milioni nell'esercizio 1949-50, per 1400 milioni nell'esercizio 1950-51 e per 1400 milioni nell'esercizio 1951-52, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nella Campania e nel Molise nell'ottobre 1949:

  1. a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

  2. b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

  3. c) alle opere di sistemazione idraulica di cui al successivo art. 2;

  4. d) alle opere di definitiva riparazione o ricostruzione di acquedotti, fognature e strade provinciali e comunali, salvo il parziale recupero a termini del successivo art. 4;

  5. e) alla costruzione di ricoveri stabili da assegnare con le modalita' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle persone meno abbienti rimaste senza tetto;

  6. f) alla concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali) per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione delle strade statali;

  7. g) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle province e dei comuni, nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

  8. h) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprieta' privata, destinati a uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilita'.

Art. 2

1. Per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle regioni indicate nell'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1950, e nei limiti degli stanziamenti comunque destinati alle opere idrauliche, ad eseguire i lavori che si riconoscano necessari su qualsiasi corso d'acqua per riparare i danni prodotti dalle alluvioni di cui allo stesso art. 1, o per prevenirne altri, sempreche' non si tratti di opere che siano gia' state riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della loro manutenzione, si provvedera', ove occorra, alle relative classifiche.

Art. 3

1. L'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) e la concessione di sussidi di cui alle lettere g) ed h) del precedente art. 1 sono attribuite alla competenza, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania.

2. Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948; n. 1010, si applicano anche per i lavori da eseguire ai sensi delle lettere b), c), d), e), dello stesso art. 1.

Art. 4

1. La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente art. 1 resta per meta' a carico delle province e dei comuni interessati. Il ricupero di detta quota anticipata dallo Stato sara' effettuata in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo.

Art. 5

1. I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere g) ed h) possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

2. I sussidi di cui alla lettera h) dello stesso art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

3. In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 6

1. Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonche' degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera g) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

2. I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 8

1. Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera h) del precedente art. 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualita', e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile.

2. A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nelle stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita' dal sindaco del Comune.

Art. 9

1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

2. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 10

1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piano appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

2. Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 11

1. L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 8, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura, la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

2. L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne da' comunicazione ad richiedente il sussidio.

3. I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

4. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

5. Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

6. Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.