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Autorizzazione al Ministro per la difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' data facolta' al Ministro per la difesa, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, di trasferire, con sua determinazione, sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare da categorie eccedenti in altre deficitarie.

2. Analogamente, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 15 settembre 1947, numero 1220, e' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, in deroga all'art. 9 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, trasferimenti di ruolo e categorie per i sottufficiali dell'Aeronautica militare in carriera continuativa.

Art. 2

1. I trasferimenti di cui al precedente art. 1 hanno luogo a domanda.

2. Le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dal termine che sara' fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.

Art. 3

1. I trasferimenti previsti dal precedente art. 1 sono limitati ai sottufficiali che abbiano sostenuto, con esito favorevole, un esame a seguito di un tirocinio teoricoprofessionale e che siano stati giudicati idonei al trasferimento dalla competente Commissione di avanzamento.

2. Il programma dell'esame e dei corsi di tirocinio, della durata di due mesi, sono stabiliti dal Ministro con sua determinazione.

Art. 4

1. I capi di prima, seconda e terza classe ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina nonche' i sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica, trasferiti di categoria al sensi dell'art. 1, conservano l'anzianita', posseduta nella categoria di origine e sono classificati con i pari grado della nuova categoria dalla competente Commissione di avanzamento in base alla anzianita' di servizio ed ai precedenti di carriera.

Art. 5

1. La facolta' prevista dal precedente art. 1 potra' essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI