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Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'art. 5 dei regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, e' concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

2. Tale somministrazione sara' corrisposta dal 1 aprile 1949.

3. Con successivo provvedimento legislativo si provvedera' alla corresponsione degli arretrati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal quarto provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1948-49.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI