Ulteriore finanziamento delle opere di costruzione dell'Aeroporto di Ciampino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di L. 600 milioni in aggiunta a quella prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 848, per il completamento delle opere inerenti alla sistemazione dell'Aeroporto di Ciampino.
2. La somma di cui al presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa, servizi dell'Aeronautica, per l'esercizio 1948-49.
Art. 2
1. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 30 giugno 1949, n. 529, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (quarto provvedimento).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI