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Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Commissione prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalita' dell'uso.

2. Essa e' composta del Ministro o del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, di sei membri scelti dal Ministro per l'industria e il commercio, di uno scelto da ciascuno dei Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (aeronautica), per la agricoltura e foreste, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, di uno scelto dal Ministro per l'industria e commercio su designazione della organizzazione nazionale delle Camere di commercio e di un esperto giuridico particolarmente versato nella materia degli usi del commercio, nominato ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni.

3. Resta ferma la facolta' del presidente di aggregare alla Commissione, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nella materia stessa.

Art. 2

1. All'Ufficio di segreteria della Commissione provvede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente.

2. Il segretario della Commissione e' nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al 7°.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI