Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'obbligo della iscrizione all'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) e' esteso, con decorrenza 1 gennaio 1950, a tutto il personale delle scuole materne, dipendenti da Enti locali, con le stesse norme cui e' soggetta l'iscrizione dell'altro personale di ruolo e non di ruolo degli Enti locali.
Art. 2
1. Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue.4
Art. 3
1. Agli effetti dell'assistenza sanitaria, stabilita con, il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1946, n. 350, sono considerati familiari degli iscritti:
a) la moglie, purche' non separata per sua colpa dal marito;
b) il marito dell'iscritta, quando risulti permanentemente inabile al lavoro e sia a totale carico della dipendente stessa;
c) i figli celibi e nubili, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figliastri, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, conviventi ed a carico i quali non abbiano superato il 180 anno di eta', salvo che seguano un corso regolare di studi, nel quale caso l'assistenza e' protratta fino al compimento degli studi stessi, ma comunque non oltre il 210 anno di eta';
d) i genitori, il patrigno o la matrigna, conviventi ed a carico;
e) i fratelli e le sorelle, conviventi ed a carico, che non
abbiano superato il 18° anno di eta', salvo il caso indicato nella precedente lettera c) relativamente alla frequenza di regolare corso di studi.
2. Le limitazioni di eta' di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.
Art. 4
1. Sono esclusi dall'assistenza sanitaria i familiari dell'iscritto, i quali ne abbiano diritto a carico di altro Ente per effetto di iscrizione propria o di altri membri della famiglia.
Art. 5
1. Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I.N.A.D.E.L. saranno stabiliti in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.
Art. 6
1. L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero del parto o dell'aborto.
Art. 7
1. Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da Enti locali, concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che decide, in via definitiva, nei novanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine importato accettazione del ricorso.
Art. 8
1. Sui fondi destinati all'assistenza sanitaria, la cui gestione sara' tenuta distinta da quella afferente alla previdenza, sono concessi sussidi lutto alla famiglia, dell'iscritto deceduto, od all'iscritto nel caso di decesso del coniuge o dei figli ammessi all'assistenza a norma dell'art. 3, lettera c) della presente legge.
2. In caso di decesso dell'iscritto l'assegno di lutto spetta al coniuge superstite, purche' non separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza spetta ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori od ai fratelli in parti uguali.
3. L'importo dei sussidi verra' annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione e non potra' essere superiore ad una mensilita' di tutti gli emolumenti fissi, in godimento da parte dell'iscritto nel mese in cui e' avvenuto il decesso.
4. La concessione dell'assegno di lutto dev'essere richiesta, sotto pena di decadenza dal diritto, entro due anni dalla data del decesso.
Art. 9
1. L'indennita' premio di servizio, di cui agli articoli 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733, ed 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, spetta al personale che, dopo almeno venti anni, cessi dal servizio.
2. L'indennita' e' liquidata nella misura di un centesimo dello stipendio pensionabile percepito negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di servizio prestato.
3. La frazione di anno superiore a sei mesi e' considerata a tutti gli effetti di cui al presente articolo quale anno intero.
4. L'indennita' sara' maggiorata:
1) del 25 per cento, per coloro che abbiano maturate il 25° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 30°;
2) del 30 per cento, per coloro che abbiano maturato il 31° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 35°;
3) del 40 per cento, per coloro che abbiano superate il 35° anno di servizio utile, La nuova misura dell'indennita' premio di servizio prevista dal presente articolo si applica, per le cessazioni dal servizio posteriori al 1 gennaio 1948.
Art. 10
1. Per le cessazioni dal servizio posteriore al 1 gennaio 1945, il minimo dell'indennita' premio di servizio e' elevato a lire 6000 per i salariati ed a lire 8000 per gli impiegati.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1968, N. 152
Art. 11
1. Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermita' o per motivi indipendenti dalla propria volonta', che comunque non abbia diritto a pensione.7
2. Hanno diritto all'assegno vitalizio di riversibilita', oltre i superstiti dell'iscritto di cui all'art. 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239, anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'iscritto stesso, gia' con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni, inabili permanentemente a lavoro proficuo.
3. Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistano altri congiunti di cui al citato art. 39. La riversibilita' dell'assegno ai congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria.