Concessione di un contributo straordinario alla Unione italiana ciechi per l'assistenza ai ciechi in condizione di maggior bisogno
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esercizio finanziario 1949-50 e' concesso all'Unione italiana ciechi un contributo straordinario di lire 400 milioni da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno.
Art. 2
1. All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate comprese nel 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI