Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a Torino, il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1918:
a) Dichiarazione comune;
b) Accordo commerciale;
c) Protocollo all'Accordo commerciale;
d) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946;
e) Scambio di Note.
Art. 2
1. Il tasso di cambio tra la lira italiana e' il franco francese, ai fini della presente legge, e' stabilito secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946 di cui al punto d) del precedente art. 1.
2. Per il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi versate in loro favore nel conto in franchi francesi aperto dalla Banca di Francia a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi ai sensi dell'art. 1, pinto 2), dell'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946; si prende come base il sopracennato tasso di cambio del franco francese vigente il giorno dell'accreditamento delle somme stesse nel conto suindicato.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - LOMBARDO - PELLA - TOGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI