Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059, limitato dall'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, e' prorogato al 30 giugno 1052.
Art. 2
1. Le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione Siciliana, la Delegazione esistente presso la Regione Sarda e gli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche continueranno nelle funzioni loro attribuite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, sino al 30 giugno 1952.
Art. 3
1. La competenza dei suddetti Uffici del tesoro e della Corte dei conti e' estesa ai rendiconti e conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio finanziario 1948-49.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI