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Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione Siciliana, la Delegazione esistente presso la Regione Sarda e gli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche continueranno nelle funzioni loro attribuite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, sino al 30 giugno 1952.

Art. 3

1. La competenza dei suddetti Uffici del tesoro e della Corte dei conti e' estesa ai rendiconti e conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI