Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, compete un gettone giornaliero di presenza nella misura di lire 300 per quei membri che appartengono all'Amministrazione dello Stato o ad enti di diritto pubblico e di lire 500 per gli altri membri.
Art. 2
1. Ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle Commissioni di cui al precedente articolo compete:
1) se ufficiali, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°; se sottufficiali, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di maresciallo;
2) se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di caporal maggiore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SIMONINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI