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Nuova misura degli acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per i danni di guerra agli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici sofferti nei territori dell'Africa italiana, la misura degli acconti da concedere ai danneggiati sulle liquidazioni prudenziali di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, e' stabilita come appresso:

  1. 1) sulle prime duecentomila lire di indennita', il cento per cento; sulle successive duecentomila, lire, il cinquanta per cento;

  2. 2) sulle ulteriori duecentomila lire, il venticinque per cento;

  3. 3) sulla rimanenza il dieci per cento.

Nei casi in cui siano stati gia' corrisposti acconti sara' provveduto d'ufficio ai necessari conguagli al fine di adeguare la misura, a quella stabilita dalla presente legge. L'acconto non puo' superare complessivamente le lire cinquecentomila ed e' ridotto a meta' qualora l'imponibile inscritto a ruolo nell'anno 1946 a nome del danneggiato, agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito, sia superiore a lire trecentomila, esclusi i redditi di lavoro. Se tale imponibile supera lire cinquecentomila, l'acconto non e' dovuto.

Art. 2

1. Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, l'onere risultante dalla presente legge gravera', sugli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della, spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI