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Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le domande e i documenti che si esibiscono all'Amministrazione del debito pubblico per operazioni su titoli al portatore, nominativi o misti, il cui importo in capitale nominale non superi le lire 50.000, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa.

2. Per tali operazioni non e' parimenti dovuta la tassa di concessione governativa sulle ricevute di deposito dei titoli presentati.

3. Le esenzioni considerate nei precedenti comma non sono applicabili alle operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, anche se trattisi di buoni del Tesoro poliennali, e qualunque sia l'ammontare di essi.

Art. 2

1. Le domande dirette ad ottenere la riunione, in quanto possibile, di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, in altri d'importo superiore, sono stese su carta libera e non sono dovute la tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli da riunire, ne' la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli.

Art. 3

1. Gli atti e i documenti redatti all'estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - SFORZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI