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Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e di pagamento di premi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del Tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti a titoli medesimi si eseguono:

  1. a) per i titoli al portatore su semplice domanda degli esibitori di essi;

  2. b) per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, e su deposito dei titoli stessi.

Art. 2

1. Qualora i titoli siano intestati a enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio non possono eseguirsi, se non previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di traslazione o di tramutamento al portatore.

2. Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare essa stessa l'investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.

Art. 3

1. I titoli nominativi, sottoposti ad ipoteche o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo art. 4, non sono rimborsati se non vi sia il consenso della persona a cui favore e' iscritta l'ipoteca o il vincolo o se non se ne provi la liberazione.

2. Il titolare o chi per esso puo' anche, se non vi osti l'atto in base al quale sia stato apposto il vincolo o l'ipoteca, ottenere il rimborso, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli della medesima specie, di uguale capitale nominale.

3. Ove cio' non sia possibile il reimpiego puo' essere fatto in altri titoli di debito pubblico che, per rendita netta e' per capitale effettivo, corrispondano a quelli da rimborsare.

4. A richiesta del titolare o di chi per esso, si puo' anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa dei depositi e prestiti, con la stessa ipoteca e lo stesso vincolo gravante i titoli da rimborsare.

5. Il pagamento dei premi attribuiti ai titoli di cui al primo comma puo' essere eseguito al solo titolare o suo avente causa.

Art. 4

1. Se i titoli siano sottoposti a vincoli di dote o di patrimonio familiare, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono, previ gli adempimenti occorrenti per le operazioni di traslazione o di tramutamento di titoli nominativi.

2. Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione di provvedere direttamente all'investimento del capitale o del premio in altri titoli di Stato con lo stesso vincolo di dote o di patrimonio familiare.

3. Il rimborso del capitale e il pagamento del premio su titoli gravati di vincolo di usufrutto si effettuano al nudo proprietario in concorso con l'usufruttuario.

4. Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando rispettivamente il certificato di nuda proprieta' o quello di usufrutto, possono ottenere, senz'altra formalita', che il capitale da rimborsare e l'importo del premio siano investiti a cura dell'Amministrazione, in altri titoli di debito pubblico nominativi con lo stesso vincolo oppure versati in deposito vincolato presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI