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Norme per la sistemazione del Prestito italiano 5 per cento per la Strada ferrata maremmana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le obbligazioni del Prestito italiano cinque per cento per la strada ferrata maremmana, in circolazione in Inghilterra, portanti la stampigliatura della Banca Hambros nonche' del rappresentante del Tesoro italiano, sorteggiate dal 1940 al 1946, continuano a fruttare l'interesse contrattuale sino al 15 settembre 1947 incluso, e l'interesse dell'uno per cento, al netto da ogni ritenuta, dal 16 settembre 1947, al 31 dicembre 1948.

2. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi dei titoli anzidetti resta subordinato alle condizioni e formalita' prescritte per i pagamenti all'estero.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a procedere alla sistemazione ed alla conversione,mediante sovrastampigliatura dei fogli cedole, delle suddette obbligazioni della Strada ferrata maremmana in circolazione in Inghilterra e pagabili in lire sterline al cambio fisso, non sorteggiate entro il 15 settembre 1947, al tasso di interesse, al netto da ogni ritenuta, dell'uno per cento annuo dal 16 settembre 1947 al 30 giugno 1950: del due per cento annuo dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1952 e del tre per cento annuo dal 1 luglio 1952 in poi.

2. Gli aventi diritto, per ottenere la conversione, devono presentare i titoli entro il 15 settembre 1950.

3. Le obbligazioni convertite verranno ammortizzate entro il 1 luglio 1977 ed all'uopo sara' stanziato in bilancio il relativo onere non inferiore all'uno per cento, dal 1 gennaio 1953 al 30 giugno 1957, e, successivamente, non inferiore al due per cento, del capitale complessivo delle obbligazioni convertite.

4. Il Tesoro italiano ha la facolta' di procedere con un preavviso di sei mesi, al riscatto delle obbligazioni, al loro valore nominale.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato altresi' a procedere, a decorrere dal 1 luglio 1950, al rimborso anticipato al valore nominale, di tutte le altre obbligazioni, pagabili in lire italiane, non sorteggiate, del Prestito italiano cinque per cento per la Strada ferrata maremmana.

2. Il capitale delle obbligazioni che verranno rimborsate anticipatamente si prescrivera' con il decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilita', indicata nel precedente comma.

3. Il termine di prescrizione stabilito nel precedente comma si applica altresi' al capitale delle obbligazioni estratte anteriormente al 1 luglio 1950, ma esso decorre da questa data, purche', a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 4

1. Il pagamento degli interessi, relativi alle rate da quella di scadenza al 1 luglio 1943 e seguenti, sulle obbligazioni per la Strada ferrata maremmana in circolazione in Inghilterra e pagabili in lire sterline al cambio fisso, alle quali non e' stato unito il nuovo foglio cedole, viene eseguito dall'Hambros Bank, per conto del Tesoro italiano, in base alla presentazione dei titoli e domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, salvo a tener conto, all'atto dell'affogliamento dei titoli, anzidetti, degli avvenuti pagamenti.

2. L'Hambros Bank, riscontrata la regolarita' della domanda in corrispondenza con le risultanze dei titoli, accertato altresi' che il pagamento richiesto si riferisca ad obbligazioni presso di essa registrate ed alle rate d'interessi sopraindicate, da' corso, se nulla vi osti, previa l'osservanza, delle ulteriori formalita' prescritte e previa ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile nell'aliquota del 20 per cento sull'ammontare degli interessi fino al 15 settembre 1947, al pagamento richiesto, annotandolo mediante apposito bollo ad inchiostro indelebile a tergo dei titoli e sulle domande. L'esibitore rilascia quietanza del pagamento conseguito sulla domanda, che, munita poi del visto della Banca pagatrice, viene inviata alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilita' dei pagamenti.

Art. 5

1. La spesa recata dalle disposizioni dei precedenti articoli 1 e 4 e' sostenuta con le somme stanziate sul capitolo 374-VIII del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-48 e riportate sui corrispondenti capitoli aggiunti degli esercizi finanziari successivi.

2. All'onere di L. 8.000.000 (otto milioni), dipendente dal rimborso anticipato di cui al precedente art. 3, verra' provveduto con le disponibilita' esistenti sul capitolo 390 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che, per l'ammontare predetto, sara' trasferito ad altro capitolo, da istituirsi appositamente. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI