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Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I posti di vice ispettore degli Istituti di previdenza di cui alla tabella A. allegato 1 al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 111, disponibili alla data di attuazione della presente legge, sono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, ai funzionari di grado 8° di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro, nonche' a quelli di grado 9° di gruppo A degli stessi ruoli che abbiano l'anzianita' prescritta per essere ammessi agli esami di promozione per il grado 8° per merito distinto.

Art. 2

1. I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di previdenza di cui alla tabella citata nel precedente art. 1, che risulteranno vacanti alla data di attuazione della presente legge, potranno essere conferiti a domanda su parere del Consiglio di amministrazione, ai funzionari di grado 70 dei ruoli di gruppo. A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro. Tale conferimento puo' essere esteso ai funzionari di grado 8° dei ruoli predetti, aventi l'anzianita' prescritta per la promozione al grado 7°.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello fatto.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI