Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esercizio finanziario 1948-49 6 concesso all'Opera nazionale di assistenza, all'Italia redenta un contributo straordinario di L. 70.000.000.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel 9° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49.
Art. 3
1. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1954
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI