Reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare - mediante concorso per titoli - un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di 110 tenenti e di 80 sottotenenti in servizio permanente effettivo, ripartiti come segue:
1. - Tenenti:
a) 75 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
b) 15 tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio presso l'Arma dei carabinieri, dai oltre un anno, alla data di entrata, in vigore della presente legge;
c) 20 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.
3. I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel precedente comma.
2. - Sottotenenti:
a) 25 tratti dai tenenti e dai sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dal servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, "che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
b) 55 tratti dai sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940 - 1945 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.
5. I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento dell'altra aliquota.
Art. 2
1. I concorrenti per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1 debbono:
1) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;
2) non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di eta' se aspiranti alla nomina a tenente, il 36° anno di eta' se aspiranti alla nomina a sottotenente;
3) non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di "non prescelto" o di "non idoneita' all'avanzamento";
4) aver prestato, alla data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale.
2. Agli effetti della partecipazione ai concorsi di cui alla presente legge si deve aver riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.
Art. 3
1. La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita Commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta dai seguenti ufficiali:
1) un ufficiale generale, presidente; - quattro ufficiali superiori, membri;
2) un rappresentante della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare ai partigiani;
3) un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.
Art. 4
1. I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:
a) titolo di studio;
b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;
c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa, o benemerenza.
2. Per la valutazione dei titoli sopraindicati e' assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:
3. 15 punti per i titoli di cui alla lettera a);
4. 25 punti per i titoli di cui alla lettera b);
5. 60 punti per i titoli di cui alla lettera c);
6. 10 punti per i titoli di cui alla lettera d).
7. Coloro che non abbiano riportato almeno trenta punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei. - Ogni componente della Commissione giudicatrice puo' disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un sesto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.
8. Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.
Art. 5
1. I vincitori del concorso assumono anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. La anzianita' relativa e' determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.
Art. 6
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della, Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto, obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
Da GASPERI - PACCIARDI - SCELBA PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI