Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I titolari di farmacie ai quali sia stata revocata l'autorizzazione in applicazione di norme razziali possono ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare la propria farmacia, sempre che questa non sia stata conferita ad altri.
Art. 2
1. I titolari di farmacie indicati nel precedente articolo, la cui farmacia sia stata ad altri conferita in seguito a pubblico concorso, hanno diritto all'assegnazione di altra farmacia nell'ambito dello stesso Comune o della stessa Provincia, qualora l'assegnazione non sia possibile nell'ambito del Comune.
Art. 3
1. Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano nei riguardi di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' titolari autorizzati di una farmacia.
Art. 4
1. Quando il titolare di una delle farmacie indicate negli articoli 1 e 2 sia deceduto, delle disposizioni della presente legge possono beneficiare:
1) il figlio, o in mancanza, il coniuge, che essendo farmacisti si sarebbero trovati nella possibilita' di godere della preferenza assoluta nel concorso per il conferimento della farmacia ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
2) nel caso in cui la farmacia era ancora trasferibile al momento della revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge, il figlio che, essendo avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di 2° grado, si sarebbe trovato nelle condizioni di usufruire delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3659 del testo unico delle leggi sanitarie.
Art. 5
1. Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda al prefetto competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata, oltre che dei documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto, anche:
a) del certificato di cittadinanza italiana;
b) del certificato generale del casellario giudiziario;
c) del certificato medico da cui risulti che il candidato e' esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.
Art. 6
1. Il prefetto, sentiti il Consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti e la Commissione di cui all'art. 105 del citato testo unico delle leggi sanitarie, autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'art. 1 o assegna una farmacia d'importanza possibilmente equivalente a quella gia' conferita, nel caso indicato dall'art. 2.
2. Nella ipotesi prevista al numero 2 del precedente art. 4, il prefetto concede l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell'art. 369 del testo unico della leggi sanitarie.
3. Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso il ricorso gerarchico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Art. 7
1. L'autorizzazione concessa nei modi indicati nell'articolo precedente e' subordinata all'adempimento delle disposizioni degli articoli 110 e 112 del testo unico delle leggi sanitarie, in quanto applicabili.
Art. 8
1. L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di conferire direttamente nelle forme previste all'art. 85 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, e in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 92, 93 e 94, le rivendite vacanti a coloro che furono privati della titolarita' di analoghi esercizi, in applicazione di norme razziali.
2. Per essere ammessi a tale beneficio, gli interessati debbono provare di avere la disponibilita' del locale, dove la rivendita e' ubicata, o di altro locale adatto, a giudizio dell'Amministrazione, nonche' di possedere i mezzi adeguati e di essere idonei e capaci a gestire personalmente la rivendita cui aspirano.
Art. 9
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai titolari di farmacie o di rivendite di monopolio cui sia stata revocata l'autorizzazione per comportamento antifascista, sempre che cio' risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione.
2. La presente disposizione ha efficacia fino a tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI