Autorizzazione della spesa di L. 325.000.000 per l'ampliamento ed il miglioramento dei lebbrosari e per la istituzione di una colonia agricola per lebbrosi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per provvedere all'ampliamento ed al miglioramento dei lebbrosari ed alla istituzione di una colonia agricola per lebbrosi in localita' idonea, e' autorizzata la spesa di L. 325.000.000, da ripartirsi per L. 165.000.000 sull'esercizio finanziario 1949-50 e per L. 160.000.000 sull'esercizio finanziario 1950-51.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere relativo all'esercizio finanziario 1949-50 viene fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 1 aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo (primo provvedimento).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI