Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, e, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, concernenti revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, e' ratificato senza modificazioni.
2. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, e' ratificato con le modificazioni seguenti:
3. Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo".
Art. 2
1. La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI