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Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La costruzione e la concessione accordate alla Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) della ferrovia Circumflegrea di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 435, sono, con effetto dalla data della presente legge, ridotte esclusivamente alla costruzione della sede stradale e fabbricati del tratto di chilometri 27 + 095 che, partendo dalla stazione di Napoli (Montesanto) della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura e Quarto e per le spiagge di Licola e Cuma, giunge alla stazione di Torregaveta della suddetta ferrovia Cumana.

Art. 2

1. E' approvato l'atto 2 dicembre 1949 con il quale la Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) rinunzia ad ogni diritto per la riduzione di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3

1. Per la esecuzione di opere e forniture di cui all'art. 1 della presente legge, compreso l'ampliamento e la sistemazione delle stazioni di Napoli (Montesanto) e di Torregaveta della ferrovia Cumana, lo Stato corrispondera' alla Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) il corrispettivo di L. 1.276.142.816 salvo le variazioni derivanti dai procedimenti di revisione di cui al successivo art. 6, e dell'eventuale applicazione del successivo art. 7, comma terzo.

2. Nel corrispettivo di cui al comma precedente saranno computate le rate di acconto gia' corrisposte alla Societa' in forza dell'atto 16 aprile 1948, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729.

Art. 4

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327.1

2. Qualora alla rispettiva costruzione del tronco ferroviario e della diramazione suddetti non si addivenga entro il decennio, i diritti di cui agli articoli 60 e 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere fatti valere dai proprietari dei beni espropriati a pena di decadenza entro il termine di un anno dalla scadenza del decennio stesso e dietro pagamento del valore effettivo dei beni quale sara' al momento della relativa richiesta.

3. Tutti gli immobili espropriati saranno consegnati dalla Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) al Demanio dello Stato, non appena completata la procedura di esproprio, salvo diverse disposizioni del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5

1. Entro il limite massimo di lire 23.857.184 lo Stato rimborsera' alla Societa' anonima per l'Esercizio dei Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) le spese per le indennita' di esproprio degli immobili nonche' per le indennita' di occupazione e per i lavori eseguiti sul tronco ferroviario di cui al punto secondo dell'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485.

2. Qualora l'importo complessivo delle somme rimborsate alla Societa' per il titolo di cui al comma precedente sia inferiore alla somma di lire 23.857.184, la differenza sara' destinata all'eventuale maggior corrispettivo di cui all'art. 3 della presente legge che fosse per essere accordato alla Societa' medesima per effetto della revisione dei prezzi di cui al successivo art. 6.

Art. 6

1. Qualora nel corso dei lavori i costi della mano d'opera e dei materiali di costruzione applicati alle stesse quantita' di lavori e provviste ammesse nella stima in data 16 luglio 1948, in base alla quale e' stato determinato il corrispettivo di cui all'art. 3 della presente legge, portino, in complesso, ad un aumento o diminuzione superiore al 10 per cento della spesa che e' servita di base alla determinazione del corrispettivo medesimo, sara' in facolta' rispettivamente della Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) e del Ministero dei trasporti di richiedere la revisione del corrispettivo.

2. A tale scopo, alla fine di ogni trimestre a decorrere dal 16 luglio 1948, verra' accertato se si siano verificate le condizioni di aumento o di diminuzione previste nel comma precedente e sara' eventualmente richiesta la revisione dalla parte che ritiene di avervi diritto.

3. La revisione si estendera', oltre che ai lavori ancora da eseguire, anche a quelli eseguiti nel relativo trimestre quando si siano verificate le condizioni di aumento o di diminuzione indicate nel comma precedente.

4. I prezzi da applicare nel procedimento di revisione saranno, per ciascun trimestre:

  1. a) per la mano d'opera, quelli medi stabiliti dagli accordi interconfederali e di categoria per la zona della Campania;

  2. b) per i materiali, quelli praticati sulla piazza per lavori analoghi Nessun aumento di spesa potra' essere ammesso per lavori e provviste che, a giudizio del Ministero dei trasporti, avrebbero potuto essere eseguiti e non siano stati invece eseguiti in relazione al tempo prescritto per la ultimazione dei lavori ed alle eventuali proroghe debitamente autorizzate ne' si applica ai materiali precedentemente approvvigionati.

5. La diminuzione del corrispettivo si applica ai lavori ancora non eseguiti ed ai materiali ancora non approvvigionati all'inizio del trimestre cui la revisione si riferisce.

Art. 7

1. Eventuali varianti al tracciato della ferrovia di cui all'art. 1 della presente legge saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Tali varianti non potranno, comunque, importare una spesa superiore a quella di cui all'art. 3 della presente legge.

3. Qualora le varianti medesime importassero una spesa inferiore a quella stabilita con l'art. 3 il corrispettivo di concessione verra' corrispondentemente ridotto.

Art. 8

1. Con apposito atto da rendersi esecutorio, come gli eventuali atti addizionali, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno regolate le modalita' per la concessione di sola costruzione alla Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) delle opere di cui all'art. 1 della presente legge e per il rimborso alla Societa' delle spese di cui al successivo art. 5 della legge medesima entro i limiti da detto articolo stabiliti.

Art. 9

1. Sono abrogati i numeri 1) e 2) dell'art. 1, l'art. 3 ed il primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, restando ferme per quanto altro le rimanenti disposizioni del decreto legislativo medesimo.

2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729, con il quale e' stato approvato e reso esecutorio l'atto 16 aprile 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI