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Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per i periodi 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e 1 luglio 1948-30 giugno 1949, rispettivamente nella misura di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Art. 2

1. I canoni di cui alle annesse tabelle sono ridotti della meta' per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Societa' Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito e Marina) e per le Societa' concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico.

Art. 3

1. Per le Societa' telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1 luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di L. 2400 a chilometro doppino per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e nella misura di L. 3060 a chilometro doppino per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949.

2. Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1 luglio 1925, saranno applicati i canoni indicati nelle tabelle annesse alla presente legge, ridotti della meta'.

Art. 4

1. Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito, Marina) gia' regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1 per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili vengono ridotti di un quarto, mentre la quota annua per il rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in L. 360.000 per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948, ed in L. 400.000 per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949.

Art. 5

1. Per i tronchi speciali della linea Segesta-Trapani, costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato gia' regolati da apposita convenzione, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1 per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della meta', mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in L. 360.000 per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948, e in L. 400.000 per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949.

2. La spesa complessiva per la manutenzione di tali tronchi sara' ripartita in parti uguali fra l'Amministrazione delle ferrovie e quella delle poste e delle telecomunicazioni, in conseguenza dell'appoggio dei conduttori di quest'ultima Amministrazione sulla palificazione costituente i tronchi stessi.

3. Per i tronchi speciali della linea Metaponto-Reggio Calabria, pure costruiti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, gia' regolati da apposita convenzione e per i quali le Ferrovie forniscono i materiali, si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di L. 360.000 per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e di L. 400.000 per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco.

Art. 6

1. Nulla e' variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato previsti dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e quella ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

Art. 7

1. I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200, rimangono fissati per i due periodi 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e 1 luglio 1948-30 giugno 1949 in L. 100 annue a km. per i Comuni che forniscono i pali, e in L. 200 annue a km. per i Comuni che non forniscono i pali.

Art. 8

1. Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica si applicano i seguenti canoni:

2. L. 6000 annue a km. canale per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e L. 7650 annue a km. canale per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949.

3. Per i collegamenti in telegrafia armonica utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere si applica un ottavo dei predetti canoni moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione, aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

4. I canoni suddetti sono ridotti della meta' per le Ferrovie dello Stato e per la Societa' Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa.

5. Per i privati concessionari i canoni stessi vengono invece maggiorati in relazione al traffico che potra' essere inoltrato sulle linee concesse anche se trattisi di collegamenti telegrafici interurbani realizzati con diversi sistemi.

Art. 9

1. Restano salvi i canoni per l'uso dei canali in telegrafia armonica stabiliti, in base a criteri diversi da quelli indicati nel precedente art. 8, nelle convenzioni in corso all'atto della pubblicazione della presente legge e fino alla loro prima scadenza.

Art. 10

1. Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge e nelle tabelle annesse, saranno regolate con apposite convenzioni.

Art. 11

1. Per le ulteriori modificazioni alla misura dei canoni di cui alla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1948-49 entro il limite del 50% delle misure stabilite per il predetto esercizio, sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI