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Stanziamento di lire un miliardo per il "Fondo nazionale di soccorso invernale"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50 e' iscritto lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per il "Fondo nazionale di soccorso invernale".

Art. 2

1. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla predetta spesa di lire un miliardo sara' fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio 1919-50 (primo provvedimento).

2. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI